Art. 20.
(Esiti degli interventi).

      1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i suoi rilievi alla pubblica amministrazione interessata.
      2. Il funzionario o l'organo competente può provvedere in accoglimento alle richieste del difensore civico nel termine stabilito dalla legge o da lui indicato, o comunicare al difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
      3. L'atto finale del procedimento, nel caso in cui le valutazioni del difensore civico non siano state, in tutto o in parte, condivise, ne deve recare adeguata motivazione.
      4. In caso di inerzia della pubblica amministrazione il difensore civico può richiedere all'autorità competente la nomina

 

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di un commissario ad acta, qualora si tratti di provvedimenti dovuti, illegittimamente omessi. Nei casi previsti dalla legge ovvero quando per ulteriore inerzia l'autorità competente ometta la nomina del commissario ad acta nei tempi fissati dalla richiesta, il difensore civico, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un proprio commissario ad acta, definendo il termine massimo entro cui il provvedimento deve essere emanato. Le spese relative all'azione del commissario ad acta nominato dal difensore civico sono a carico dell'ente inadempiente.
      5. Qualora il difensore civico ritenga, in merito a un ricorso di cui è stato investito, che l'applicazione delle norme di legge o delle disposizioni regolamentari comporti una ingiustizia, può suggerire all'organismo chiamato in causa le soluzioni che consentano di regolare secondo giustizia il caso del richiedente, proporre all'autorità competente le misure che egli giudichi atte a porvi rimedio e suggerire le opportune modifiche alle disposizioni legislative o regolamentari.
      6. Il difensore civico comunica all'interessato e, se esistente, al suo patrocinatore, l'esito dell'intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.